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Articolo 232 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 232 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinchè gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a) .
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta. 10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonchè dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. 12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. 14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.]

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