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Articolo 220 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 220 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.]

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