Abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
            
            [1.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   dei   principi   di economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di   trattamento, trasparenza,   proporzionalità,   di   cui   all'articolo   27,   le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti  preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi  per i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè per contratti di importo superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle offerte. Nel bando e  negli  avvisi  è  stabilito  il  termine,  non inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria delle  offerte  e  può  indire  una  successiva   fase   finalizzata all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonchè, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.]
                  
  
            
            
                          2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonchè, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.]
        
      





Tesi di laurea
Consulenza