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Articolo 180 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Disciplina regolamentare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 180 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilitą e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalitą e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.]

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