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Articolo 137 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Inadempimento di contratti di cottimo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 137 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione č dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltā riservate dal contratto alla stazione appaltante.]

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