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Articolo 102 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Bandi e avvisi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 102 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformitą all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltą di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.]

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