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Articolo 100 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Concorsi di progettazione esclusi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 100 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivitą in merito alla quale l'applicabilitą dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o pił delle attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attivitą.]

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