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Articolo 90 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 90 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) , f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.]

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Paolo G. chiede
lunedì 01/09/2014 - Sardegna
“Desidero conoscere le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione per lavori pubblici nazionali e comunitari (ad esempio, è una libera scelta da parte dell'Ente ed esiste un albo dei progettisti, dev'essere affidato ad un pubblico concorso, chi ha titolo a concorrere, eccetera). Apprendiamo dalla GU n. 268 del 15.11.1999 riporta il provvedimento 8.11.1999 dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, chiediamo se è tuttora vigente o se ha subito delle modifiche e/o integrazioni.”
Consulenza legale i 01/09/2014
La materia dei lavori ed appalti pubblici era disciplinata dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109.
All'art. 17, la legge - oggetto di numerosi ritocchi, ad esempio con d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 - disciplinava la redazione dei progetti, prevedendo sia l'affidamento agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero agli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, sia a professionisti esterni.
Con il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), la legge del 1994 è stata abrogata.
Ora la materia della progettazione è contenuta negli artt. 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici.
Sommariamente, si può dire che l'art. 90 individua quali sono i soggetti cui può essere affidata la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (es. liberi professionisti singoli od associati).
L'art. 91 disciplina le procedure di affidamento dell'incarico, prevedendo una strada diversa per i progetti aventi valore maggiore o uguale a 100.000 euro e progetti inferiori: nel primo caso, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, nel secondo si segue la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (cioè la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).
Esiste poi il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), che agli artt. 252 e seguenti disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
La normativa non può essere riassunta in poche righe, data la sua complessità, quindi sarà opportuno leggerla con attenzione. In materia, si consiglia l'acquisto di un codice degli appalti pubblici commentato, così da poter comprendere meglio le singole norme e le loro ipotesi di applicazione.
Inoltre, sarà importante fare riferimento anche agli atti della competente autorità amministrativa. La legge quadro del 1994 ha istituito l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 4), al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici: oggi, tale autorità è stata sostituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (si veda la pagina web "Atti dell'Autorità").
In particolare, è utile leggere i parere di "precontenzioso" forniti dall'Autorità, che offrono numerose interpretazioni sul codice degli appalti (v. pagina web "Pareri di Precontenzioso")
Il provvedimento dell'8.11.1999 dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, citato nel quesito, fa riferimento a normativa che è stata superata dal codice degli appalti.