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Articolo 82 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Criterio del prezzo pił basso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 82 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo pił basso, inferiore a quello posto a base di gara, č determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo pił basso, per i contratti da stipulare a misura, č determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo pił basso, per i contratti da stipulare a corpo, č determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo pił basso č determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalitą applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.]

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