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Articolo 26 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Contratti di sponsorizzazione art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 26 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonchč gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonchč le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonchč alla direzione ed esecuzione del contratto. 2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresģ le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.]

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