Il possesso acquistato in modo violento(1) o clandestino(2) non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il possesso acquistato in modo violento(1) o clandestino(2) non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 17881/2013
Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla pretesa usucapione di un lastrico solare a seguito della realizzazione di alcuni lucernari, la corte territoriale aveva rigettato la domanda in quanto il lastrico di copertura non era visibile dalla pubblica via e ad esso si accedeva attraverso una scala stretta e chiusa da una porticina molto nascosta, restando i lucernari - che, in ogni caso, occupavano solo una porzione del lastrico - celati alla vista da un muretto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso).Cass. civ. n. 1672/2012
A norma dell'art. 1163 c.c., il possesso è acquistato in modo violento - e, perciò, inutile ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza è cessata - qualora l'impossessamento sia avvenuto con l'esercizio di una violenza fisica o morale, sicché la legittimità del possesso può aversi anche se esso non abbia tratto origine da una consegna proveniente dal titolare del diritto. Ne consegue che, ove la P.A. abbia occupato "sine titulo" una particella di terreno al di fuori delle regole del procedimento ablatorio, ciò non implica che il possesso debba ritenersi solo per questo acquistato con violenza, così come va escluso che tale violenza possa identificarsi con la trasformazione del bene successivamente alla sua apprensione.Cass. civ. n. 1549/2010
Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.Cass. civ. n. 1682/1982
Ai sensi dell'art. 1163 c.c., la violenza, quale elemento escludente l'esistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, deve verificarsi al momento dell'acquisto del possesso, per cui la sopravvenienza di tale elemento non incide sull'inizio del termine per usucapione.
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