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Articolo 1082 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forma della bocca e dell'edificio derivatore

Dispositivo dell'art. 1082 Codice Civile

Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo in caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

La disposizione mira a garantire al proprietario del fondo dominante una determinata e costante quantità d'acqua, per ottenere la quale si è dato vita alla servitù di presa (art. 1080 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 1082 Codice Civile

Forma della bocca d'acqua e dell'edificio derivatore. Loro invariabilità: dispositività della norma

Si tratta della riproduzione dell'art. 620 del codice abrogato che non ha mai dato luogo a particolari difficoltà di applicazione o a dubbi dottrinali, e non ha bisogno di un ampio commento, tanto la sua formulazione è per se stessa chiara e circostanziata.

Il presupposto della invariabilità della forma della bocca o dell'edificio derivatore è che tale forma sia stata convenuta nel titolo costitutivo o, se anche non convenuta la forma, bocca ed edificio siano stati costruiti e posseduti durante cinque anni.

Però la norma non ha che carattere dispositivo, e perciò nel titolo può essere derogata. Derogata nel senso che, nonostante sia convenuta la forma della bocca e dell'edificio derivatore, l'avente diritto possa richiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, anche non dovuta alla causa prevista nell'art. 1082.

Della semplice dispositività del carattere di questa norma ha fatto applicazione, in un caso, la Corte d'Appello di Milano, ritenendo non applicabile l'art. 620 del codice allora vigente all'ipotesi di servitù reciproche di presa d'acqua, costituite bensi convenzionalmente per una quantità determinata, ma col patto che in qualunque caso di diminuzione della quantità erogata da uno dei due fondi, il proprietario dell'altro abbia diritto di limitare corrispondentemente l'erogazione dal fondo proprio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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