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Articolo 1048 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi degli utenti

Dispositivo dell'art. 1048 Codice Civile

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

Ratio Legis

Tale disposizione disciplina i rapporti intercorrenti tra i soggetti che hanno il diritto di usare le acque derivate ai sensi dell'art. 1047, e vncola ad un comportamento che non sia di vicendevole pregiudizio. Si può applicare anche qualora la derivazione delle acque sia conseguenza della costituzione di una servitù volontaria (art. 1058 del c.c.), oppure di un diritto del titolare del fondo (artt. 909, 910).

Spiegazione dell'art. 1048 Codice Civile

Pregiudizio da evitare

Nel derivare ed usare le acque a tenore della norma contenuta nell'art. 1047, si è tenuti ad evitare ogni pregiudizio che l'utente superiore possa arrecare all'inferiore o viceversa. Il pregiudizio può provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o ribocco, dalla diversione.
Stagnamento è il fermarsi dell'acqua; rigurgito o ribocco indica il suo ritornare indietro; diversione è il suo scorrere per via diversa da quella naturale: ciascuno di questi eventi può privare gli altri di acqua.


Risarcimento del danno. Distruzione delle opere

Chi non evita il pregiudizio deve risarcire agli altri il danno: così disponeva espressamente il vecchio codice (art. 614, cpv.). Nel nuovo codice ciò può ritenersi una conseguenza di un principio generale, da cui la soppressione dell’ espressa disposizione.

Inoltre, se il pregiudizio proviene dall’ esistenza di opere, l'utente danneggiato ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria che ne ordini la distruzione. Infatti, il danno dev'essere, ove possibile, anzitutto evitato, e poi risarcito. Inoltre l'obbligazione di non fare, qui sancita implicitamente, è suscettibile di esecuzione specifica, laddove abbia riguardo ad opere materiali (art. 1222 codice del 1865; art. 2932 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

495 Rimane inalterata nell'art. 1047 del c.c. e nell'art. 1048 del c.c. la disciplina che tale figura di servitù coattiva riceveva nel codice del 1865 (articoli 613 e 614). Ho apportato alle norme del codice precedente qualche modificazione di forma e ho soppresso il secondo comma dell'art. 614, il quale, richiamando anche le pene comminate dai regolamenti di polizia rurale, sanciva l'obbligo dell'utente di risarcire il danno derivato per sua colpa agli altri utenti superiori o inferiori dallo stagnamento, dal rigurgito e dalla diversione delle acque. La disposizione era indubbiamente superflua, trattandosi di un obbligo che discende dai principi generali concernenti la responsabilità per il danno colposamente arrecato.

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