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Articolo 1041 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Letto dell'acquedotto

Dispositivo dell'art. 1041 Codice Civile

È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto(1), deve sopportare la metà delle spese occorrenti(2).

Note

(1) Prima che sia definita l'opera canalizzazione del fondo servente.
(2) Se è realizzato il canale, diventa più gravoso imporre allo stesso delle limitazioni.

Spiegazione dell'art. 1041 Codice Civile

Fissazione del letto dell'acquedotto

Lo scopo di tale norma è impedire l'approfondimento del canale mediante escavazione, dando al proprietario del fondo servente la facoltà di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie, che sono trasverse di pietra o legno. Devono piantarsi — altrimenti non si raggiunge lo scopo di fissare il letto dell'acquedotto — con riferimento a punti fissi (rupi, piante, edifici).

Tale facoltà è riconosciuta al proprietario del fondo servente incondizionatamente e può esercitarsi in ogni tempo. In caso di contrasto col titolare della servitù di acquedotto, —contrasto che ha luogo quando l'uno sostiene essere il letto più profondo di quanto asserisca l'altro — decide l'autorità giudiziaria.


Spese

Quanto alle spese, esse dovrebbero essere a carico del titolare della servitù. Ma qui la legge, per ragioni di equità, le pone per metà a carico del proprietario del fondo servente nel caso in cui questo chiede la determinazione del letto posteriormente alla concessione dell'acquedotto. Nel vecchio codice (art. 607) si faceva menzione di « prima concessione dell'acquedotto »: tale formula dette luogo ad equivoci, infatti qualcuno la interpretò per « prima attuazione dell'acquedotto ». Oggi ogni possibilità di dubbi del genere è eliminata, perché si ha riguardo alla « concessione dell'acquedotto ».

Quale sia il « tempo della concessione » è chiaro: il momento è quello in cui sorge il diritto di servitù e cioè quello in cui la convenzione è perfetta o la sentenza è passata in giudicato.

Erronea sembra invece la diversa tesi secondo cui il proprietario del fondo servente può chiedere la stabile determinazione del fondo dell'acquedotto a spese dell'altro finchè l'opera del canale non sia compiuta. Infatti il tempo della concessione è considerato dalla legge come momento decisivo, non quello dell'attuazione o esecuzione successiva della sorta servitù. Si aggiunga che è logico riferirsi al tempo della costituzione della servitù perchè allora si fissano tutte le condizioni, e il richiedente apprende cosa deve e può fare. Più tardi, è necessario un altro accordo o, in caso di contrasto, un’ altra sentenza del giudice, le spese impreviste sono, quindi, in parte a carico di chi con ritardo si ricorda della opportunità, per la propria sicurezza, della determinazione del letto del canale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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