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Articolo 1040 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Uso dell'acquedotto

Dispositivo dell'art. 1040 Codice Civile

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente(1).

Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.

La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa(2).

Note

(1) L'utilizzo dell'acquedotto e, di conseguenza, l'esercizio della servitù da parte del titolare del fondo dominante, può essere mutata dallo stesso senza che vi sia la necessità di un previo accordo col proprietario del fondo servente, sempre che non diventi maggiormente gravosa la situazione del fondo servente.
Laddove, invece, un uso differente dell'acquedotto aggravi la condizione del fondo servente, è necessario il consenso del proprietario ovvero una nuova sentenza costitutiva del diritto di servitù, che ne rettifichi le modalità dell'esercizio (artt. 1037-1039 c.c.).
(2) E' indispensabile l'accordo col proprietario del fondo servente ed, in subordine, la sentenza costitutiva, nell'ipotesi in cui l'introduzione di maggiori acque comporti la realizzazione di nuove opere.

Spiegazione dell'art. 1040 Codice Civile

Determinazione ed aumento della quantità di acqua

Dall' art. 1037 del c.c. risulta che almeno nel maggior numero di casi si finisce col precisare la quantità di acqua per cui si chiede il passaggio: infatti, dovendosi, a tenore della norma contenuta in quell'articolo, dimostrare che l'acqua di cui si può disporre e sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare, si deve pur dire quanta è l'acqua cui si ha diritto. Tutto ciò non significa, però, che nella costituzione della servitù di acquedotto è elemento essenziale la determinazione della quantità di acqua da far passare per l'acquedotto, con la conseguenza che essa non può essere accresciuta. Solo quando, per volere delle parti in un caso concreto, si considerato elemento essenziale della servitù la determinazione della quantità di acqua da condurre, essa dovrebbe non potersi variare, più tardi, per volontà del titolare della servitù. La regola che le servitù non possono aggravarsi infatti lo vieterebbe.

Ma, per l'acquedotto, vi è una ragione particolare che ha indotto il nostro legislatore ad accogliere l’ opposta soluzione, con le necessarie cautele: per il fondo servente, l'onere consiste nel tollerare la costruzione e l'impianto dell'acquedotto nonché il passaggio delle acque. Ora tale onere, in sostanza, rimane immutato se, per l'acquedotto, passa una quantità d'acqua maggiore o minore. Conferma di ciò si ha nel criterio adottato per la determinazione dell'indennità: questa è, infatti, proporzionata al valore del terreno occupato. Ora il terreno occupato è lo stesso, quando l'acquedotto rimane immutato, pur passando per esso una maggiore quantità di acqua di quella per cui si è chiesta ed ottenuta la servitù. È soltanto possibile un danno al fondo servente, per l'eventualità che l'acquedotto non sia capace di contenere la maggiore quantità di acqua.

Per evitare un tale rischio, la legge ammette il diritto di far passare maggiore quantità di acqua, ma a condizione che il titolare della servitù e il proprietario del fondo servente riconoscano che l'acquedotto ne è capace e che non ne può venir danno al fondo servente. In mancanza di accordo, l'autorità giudiziaria accerterà la capaciti o meno dell'acquedotto.


Nuove opere

Può accadere che l'acquedotto, incapace di ricevere una quantità di acqua maggiore di quella pattuita, possa divenire capace per mezzo di nuove opere. La legge riconosce il diritto a fare tali nuove opere, però esige che se ne determini prima la natura e la qualità e che, inoltre, si paghi la somma dovuta per il suolo da occupare, se è necessario occupare altro suolo, e in ogni caso la somma dovuta per i danni (art. 1038 del c.c.). Anche qui, in caso di contrasto, deciderà l'autorità giudiziaria.


Attraversamento di acquedotti

Le regole esposte si applicano anche quando si tratti di attraversamento di acquedotti (art. 1035 del c.c.). Può darsi che si renda, all'uopo, necessaria la sostituzione di una tomba ad un ponte-canale o viceversa: ciò accade quando ad un passaggio al di sotto dell'acquedotto si sostituisce un passaggio al di sopra o viceversa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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