Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8511 del 27 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice del merito non può escludere tout court la costituzione contrattuale di una servitù a carico di un fondo il cui proprietario ha assunto l'obbligo di destinazione a verde, ritenendo, perciò solo, la configurabilità di un obbligo di facere, di natura personale, perché, invece, la destinazione a verde, mutuata dagli strumenti urbanistici in contrapposizione a quella edificatoria, in sé non obbliga a fare alcunché, ma limita negativamente il diritto di proprietà, non consentendo un'utilizzazione diversa, mentre la pattuizione dell'obbligo del proprietario di manutenzione del fondo è propter rem e compatibile con la servitù, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1030 c.c., per conservare lo stato di fatto.

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