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Articolo 987 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Miniere, cave e torbiere

Dispositivo dell'art. 987 Codice Civile

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario(1).

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto(2).

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennitàcorrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Note

(1) Il divieto riguarda lo sfruttamento integrale o parziale del sottosuolo, in un terreno già deputato all'agricoltura, ma esso non comporta, in ogni caso, anche di non effettuare nuovi scavi sul suolo già destinato alla costituzione dell'usufrutto.
(2) Se vi è un pregiudizio per il fondo, a chi cerca minerali fa capo una responsabilità di tipo oggettivo.
Nel determinare il danno va tenuto conto, altresì, delle implicazioni della svalutazione monetaria.

Ratio Legis

Le miniere appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e possono essere coltivate solo da chi abbia avuto una concessione. Cave e torbiere sono invece lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo: solo se la coltivazione non viene intrapresa essa può essere sottratta alla disponibilità del proprietario.

Spiegazione dell'art. 987 Codice Civile

Il godimento dell'usufruttuario rispetto alle cave e alle torbiere

Rispetto alle cave e torbiere il codice ha conservato la regola posta dall'art. 494 del codice del 1865, secondo la quale l'usufruttuario di un fondo può sfruttare le cave e le torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, ma non può aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Non è dubbio che questa regola sia la conseguenza logica del principio che il godimento dell'usufruttuario trova il suo limite insuperabile nella conservazione della destinazione economica della cosa. Infatti l’ apertura di cave e torbiere o lo sfruttamento di cave e torbiere già. aperte ma non in esercizio al momento in cui l'usufrutto si costituisce importa normalmente un mutamento della destinazione economica della cosa che all'usufruttuario non è consentito.

Altra questione è se dal punto di vista pratico e in considerazione di esigenze sociali il divieto di aprire cave e torbiere non meritasse di essere attenuato. Il Progetto preliminare (art. 122) aveva ammesso l'intervento dell'autorità giudiziaria nel caso di dissenso fra proprietario e usufruttuario sull'apertura di nuove cave o torbiere o sul piano di coltivazione, e la norma era quanto mai opportuna. Ma in seguito ad alcune discutibili e affatto decisive osservazioni della Commissione delle Assemblee Legislative la proposta non ebbe seguito e perciò il codice riafferma puramente e semplicemente la regola tradizionale.

I prodotti delle cave e torbiere sono considerati dalla legge come frutto del fondo, suscettibile quindi di appropriazione da parte dell'usufruttuario solo quando la cava o torbiera sia aperta e in esercizio al momento in cui sorge l'usufrutto. Durante il corso di questo nè l'usufruttuario nè il proprietario possono, in mancanza di accordo, modificare la consistenza della cosa con l'apertura di nuove cave e torbiere. Si ritiene però che nel caso in cui durante l'usufrutto avvenga, ad opera del proprietario o di un possessore, l'apertura di cave o torbiere, l'usufruttuario possa sempre rivendicarne il godimento.

Quando la cava o torbiera è aperta, l'usufruttuario non solo ha il diritto di esercitarla, ma, nei confronti del proprietario, ne ha in un certo senso anche l'obbligo, dato che la legge mineraria (1. 29 luglio 1927, n. .1.443) ammette che, in caso di inerzia del proprietario, l’ autorità governativa possa concedere ad altri la facoltà di aprire cave e di esercitarle (art. 45). L'inerzia dell'usufruttuario che produce l'intervento della pubblica autorità e quindi il passaggio della cava o torbiera dal patrimonio del privato al patrimonio indisponibile dello stato (art. 17, 20 comma), sarebbe fonte di responsabilità nei confronti del proprietario perchè integra una violazione dell'obbligo di godere della cosa in usufrutto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1101 del c.c.).


Diritti dell'usufruttuario rispetto alle miniere

Rispetto alle miniere il codice si è preoccupato di armonizzare le sue disposizioni con il sistema della legge mineraria ora ricordata. Poiché le miniere non sono oggetto di proprietà privata e fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, l'usufruttuario come tale non ha alcun diritto di esercitare miniere già esistenti nè di eseguire ricerche minerarie sul fondo in usufrutto. Egli può ottenere, come qualunque terzo, la concessione governativa di eseguire ricerche e coltivazioni minerarie. In tal caso, secondo un principio generale già affermato dalla legge mineraria, l'usufruttuario concessionario della miniera ha l'obbligo di risarcire i danni derivati alla cosa per effetto delle ricerche e delle coltivazioni minerarie, come saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se invece il permesso di ricerca e di coltivazione è dato ad un terzo ovvero allo stesso proprietario, questi devono corrispondere all'usufruttuario un'indennità compensativa della diminuzione di godimento che ne risulta per l'usufruttuario. Quando concessionario è il proprietario non vi è difficoltà per la determinazione e il pagamento dell'indennità; se invece concessionario è un terzo, egli dovrebbe, secondo i principi della legge mineraria, corrispondere al proprietario una indennità a titolo di risarcimento dei danni. Ma se il fondo è oggetto di usufrutto, il concessionario, in base al disposto dell'art. 987, è obbligato all'indennità non solo nei confronti del proprietario ma anche in quelli dell'usufruttuario nel senso che è tenuto verso di questo per l'indennità corrispondente al diminuito godimento e verso di quello per l'eccedenza.

Il codice non ha risolto la questione, sorta nell'interpretazione della legge mineraria, se sia possibile la costituzione dell'usufrutto sulla concessione. Tuttavia, poiché la legge in parola ammette solo, previa autorizzazione ministeriale, la trasmissione della concessione, deve ritenersi che sia vietata sia la cessione dell'esercizio della concessione sia la costituzione di un usufrutto su di essa. E stata però ritenuta possibile la costituzione di un usufrutto mortis causa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

475 Nell'art. 987 del c.c. è coordinato l'art. 494 del codice del 1865 con la nuova legislazione mineraria, la quale dispone che le miniere possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuto concessione dal Governo (art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443). A tal fine ho previsto l'ipotesi in cui il permesso sia stato concesso all'usufruttuario, stabilendo l'obbligo da parte di questo di risarcire al proprietario i danni accertati alla fine dell'usufrutto. Nei casi in cui il permesso sia stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, all'usufruttuario è dovuta dal concessionario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo. Come concessionario, il proprietario si trova nella stessa condizione del terzo e, al pari di questo, è tenuto a indennizzare l'usufruttuario per la diminuzione del godimento cagionato dall'esercizio della concessione. S'intende che, se il concessionario è un terzo, egli sarà tenuto anche a indennizzare il proprietario: ma ciò non era il caso di affermare in questa sede, che disciplina i diritti dell'usufruttuario. Quanto alle cave e alle torbiere, ho mantenuto il diritto dell'usufruttuario di godere di quelle già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, aggiungendo che, per aprirne nuove, occorre il consenso del proprietario. Vive così ancora la norma vigente, come sembra probabile, nel diritto romano classico, opposta a quella accolta nella compilazione giustinianea.

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