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Articolo 973 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Clausola risolutiva espressa

Dispositivo dell'art. 973 Codice Civile

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa [1456] non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione(1)(2).

Note

(1) Articolo così modificato ex art. 9, L. 22 luglio 1966, n. 607.
(2) Come si può evincere dalla lettura della norma, si tende a rendere prevalente il diritto di affrancazione nell'ottica di favor in cui è vista la posizione dell'enfiteuta. È questa un'ulteriore prova del fondamento del diritto di enfiteusi: incrementare il più possibile la produttività dei fondi evitando che essi siano trascurati dai titolari del dominio diretto.

Spiegazione dell'art. 973 Codice Civile

La clausola risolutiva espressa e l'esercizio del diritto di affrancazione

Il nuovo codice ha voluto esplicitamente stabilire che la clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione, per quanto il principio sia insito nel sistema, come del resto già lo avevano considerato la dottrina e la giurisprudenza nel sistema del vecchio codice.

Infatti, se così non fosse, non v'è chi non veda quanto una simile clausola apparirebbe incompatibile con la prevalenza che all'affrancazione viene data sul diritto di devoluzione, salvo sempre il caso che l'inadempimento dell'obbligo di migliorare fondo sia di notevole gravità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

460 Per ciò che attiene alla devoluzione del fondo enfiteutico, questa è ammessa (art. 972 del c.c.) nei due casi indicati dal codice precedente (art. 1565), e cioè nel caso in cui l'enfiteuta deteriori il fondo o non adempia all'obbligo di migliorarlo e nel caso in cui sia in mora nel pagamento di due annualità di canone. Meritevole di particolare nota è l'innovazione concernente la possibilità da parte dell'enfiteuta moroso di purgare la mora finché nel giudizio di devoluzione non sia intervenuta sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (art. 972, n. 2). Introdotta a favore dell'enfiteuta tale norma, sarebbe stato eccessivo mantenere in vita la formalità dell'interpellazione richiesta dall'art. 1565, n. 1, del codice anteriore, che ha dato origine a lunghe dispute sulla sua interpretazione. L'ultimo comma dell'articolo in esame, conformemente all'art. 1565, primo comma, del codice precedente, ma con formula più chiara, stabilisce la prevalenza della domanda di affrancazione su quella di devoluzione. Naturalmente, in tanto la prima prevale sulla seconda in quanto il diritto di affrancazione possa esercitarsi. E' ovvio che, se l'enfiteuta non può affrancare il fondo perché non sono ancora trascorsi venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi o perché non ha ancora attuato il piano di miglioramenti predisposto nell'atto costitutivo, gli effetti della domanda di devoluzione non potranno essere paralizzati dalla domanda di affrancazione. Al principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ho ritenuto opportuno introdurre un'eccezione, della quale non è traccia nel codice del 1865, per il caso di inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo, sempre che l'inadempimento sia di considerevole gravità. L'eccezione è giustificata dal rilievo che l'obbligo di migliorare è requisito essenziale dell'enfiteusi e che l'inadempimento, quando è molto grave, rivela inettitudine o neghittosità dell'enfiteuta. L'eccezione però non opera, e la domanda di affrancazione torna a prevalere su quella di devoluzione, qualora sia intervenuta sentenza, ancorché di primo grado, che abbia ammesso l'affrancazione. Il principio che la clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione — principio già da una parte della dottrina considerato insito nel sistema del codice del 1865 — riceve espressa formulazione nell'art. 973 del c.c.. La clausola sarebbe infatti incompatibile con la prevalenza che all'affrancazione è data sul diritto di devoluzione, salvo sempre il caso che l'inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo sia di notevole gravità.

Massime relative all'art. 973 Codice Civile

Cass. civ. n. 1796/1985

In tema d'enfiteusi, gli inderogabili principi fissati dagli artt. 972 e 973 c.c., circa la prevalenza del diritto potestativo di affrancazione spettante all'efiteuta, ed il conseguente condizionamento ad esso del diritto del concedente di ottenere la devoluzione o risoluzione, ancorché in relazione all'operatività di clausola risolutiva espressa, comportano che l'accoglimento della domanda dell'enfiteuta con pronuncia (costitutiva) di affrancazione, se trova ostacolo nel giudicato sulla devoluzione o risoluzione del rapporto, formatosi prima della data della proposizione della domanda stessa, non resta escluso dalla mera pendenza a detta data del procedimento promosso per la devoluzione o risoluzione, né dalla circostanza che tale procedimento, anziché venir sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., prosegua e si concluda con sentenza definitiva di devoluzione o risoluzione, rimanendo questa sentenza subordinata all'esito del giudizio di affrancazione, e quindi travolta e vanificata dalla successiva pronuncia che disponga l'affrancazione.

Cass. civ. n. 852/1978

L'efficacia della clausola risolutiva espressa in materia di enfiteusi, mentre era notevolmente attenuata, rispetto ai principi generali, dal disposto dell'art. 973 c.c., il quale, anteriormente alle successive leggi speciali n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, ne escludeva l'operatività in contrasto con l'esercizio del diritto di affrancazione, salvo che in particolari ipotesi di grave inadempimento, nell'ulteriore evoluzione normativa, era del tutto venuta meno con la prevalenza dell'affrancazione sulla clausola risolutiva espressa resa dapprima incondizionata dall'art. 9 della L. 22 luglio 1966 n. 607 e poi assoluta e retroattiva dall'art. 10 della L. 18 dicembre 1970 n. 1138. Pertanto, non può più ritenersi operante la risoluzione, ancorché espressamente prevista, quando sia stato esercitato il diritto di affrancazione. La prevalenza del diritto di affrancazione sulla devoluzione del fondo non è limitata ai soli casi di devoluzione ex lege previsti dall'art. 972 c.c., ma si estende anche alla clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 973 c.c., come si evince dalla disciplina contenuta nelle leggi speciali in materia, che dispone la prevalenza del diritto di affrancazione senza alcuna limitazione; è perciò inoperante, ai fini di escludere tale facoltà dell'enfiteuta, qualsiasi inadempienza alla quale sia ricollegato, nella previsione negoziale, l'effetto sanzionatorio della clausola risolutiva. Nel caso di enfiteusi con pluralità di enfiteuti, la risoluzione del rapporto attraverso l'esercizio del diritto di affrancazione, non deve necessariamente comprendere questo nella totalità del suo soggetto, neppure quando sia stato considerato in modo unitario con la pattuizione dell'indivisibilità del canone, dal momento che la indivisibilità convenzionale di un'obbligazione costituisce una misura di rafforzamento e di garanzia del suo inadempimento, ma non rappresenta di per sé un elemento dimostrativo anche della indivisibilità del diritto o dell'obbligo di cui eventualmente essa costituisca il corrispettivo.

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