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Articolo 966 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prelazione a favore del concedente

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 966 Codice Civile

Articolo abrogato ex art. 10, l. 18 dicembre 1970, n. 1138.

[In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e preferito a parità di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Se i concedenti sono più e la prelazione non e esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.]

Spiegazione dell'art. 966 Codice Civile

Diritto di prelazione a favore del concedente in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta

Il codice del 1865, andando contro ogni ragione di carattere economico-sociale, aveva abolito il diritto di prelazione a favore del concedente, nel caso di vendita del diritto dell'enfiteuta. Ma il nuovo codice, intendendo favorire la libertà dei fondi, ha ripristinato tale diritto.

Va da sè, naturalmente, che, esercitato il diritto di prelazione, il fondo torna libero al concedente, nello stesso modo in cui, per l'affrancazione, rimane libero nelle mani dell'enfiteuta.


Disciplina dell'esercizio di tale diritto di prelazione

Per quanto si riferisce alla disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione, il nuovo codice, nel dettare le relative norme, si è uniformato alle disposizioni emanate, allorché ha regolato l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a favore dei coeredi, nel caso in cui uno di essi voglia alienare ad un estraneo la sua quota (art. 732 del c.c.).

Ha stabilito, pertanto, che l'enfiteuta deve notificare al concedente la sua proposta di alienazione, identificandone il prezzo, e il concedente deve esercitare il suo diritto nel termine di trenta giorni dalla notificazione. In mancanza di notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa (art. 966, primo comma).

Nel caso che ci siano più concedenti, e la prelazione non venga esercitata congiuntamente da tutti, il legislatore ha stabilito che essa possa esercitarsi per la totalità anche da uno solo. In tale ipotesi, però, è ovvio che esso resterà surrogato all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti per i diritti loro spettanti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

455 Ho ritenuto opportuno, per una ragione di carattere economico-sociale, che si concreta nell'interesse di favorire la libertà dei fondi, di ripristinare a favore del concedente il diritto di prelazione che il codice del 1865 aveva abolito. In seguito all'esercizio del diritto di prelazione il fondo torna libero al concedente nello stesso modo che per l'affrancazione rimane libero nelle mani dell'enfiteuta. La disciplina dell'esercizio di tale diritto si uniforma a quella che l'art. 732 del c.c. introduce in ordine all'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a favore dei coeredi nel caso in cui uno di essi voglia alienare a un estraneo la sua quota. L'enfiteuta deve notificare al concedente la sua proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto nel termine di trenta giorni dalla notificazione. In mancanza di notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa (art. 966 del c.c., primo comma). E' prevista l'ipotesi che più siano i concedenti e la prelazione non venga esercitata da tutti congiuntamente: in tal caso essa potrà esercitarsi per la totalità anche da uno solo, che, com'è ovvio, subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti per i diritti loro spettanti.

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