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Articolo 967 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

Dispositivo dell'art. 967 Codice Civile

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti(1).

Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente [1264].

In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere(2) l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione(3).

Note

(1) Diversamente dall'art. 965, la disposizione in esame pone un limite alla solidarietà in ordine al versamento dei canoni arretrati e che sono maturati sino al momento della notificazione al concedente dell'atto di acquisto.
(2) Si ha trasferimento del diritto al momento dell'alienazione.
Non si può, pertanto, ottenere la restituzione del versamento effettuato spontaneamente dal concessionario.
(3) E' dubbio se la notifica è solo quella effettuata in forma solenne dall'ufficiale giudiziario, oppure anche qualsiasi forma di comunicazione atta allo scopo (ne può essere esempio il portare in giudizio il titolo in forza del quale si è proceduto all'alienazione).

Spiegazione dell'art. 967 Codice Civile

Effetti dell'alienazione dei diritti dell'enfiteuta o del concedente

Questo articolo non ha nessun riscontro nel codice del 1865. Esso regola gli effetti dell'alienazione dei rispettivi diritti da parte dell'enfiteuta e del concedente, e sancisce una certa solidarietà tra il nuovo ed il vecchio enfiteuta per il pagamento dei canoni non soddisfatti.

Fu notato, a tale riguardo, durante i lavori della Commissione per la riforma dei codici, che in caso di alienazione il nuovo enfiteuta è tenuto a pagare gli arretrati, non per una ragione di solidarietà, ma perchè il concedente ha il diritto reale di devoluzione. Venne rilevato, anzi, che siccome si tratta di un diritto reale, vi è una garanzia reale, ed è quindi inutile la solidarietà tra due enfiteuti, dato che è sempre il fondo che paga.

Ma giustamente fu osservato che, agli effetti della devoluzione, occorre che siano trascorsi, a seconda delle leggi mantenute in vigore, due o tre anni, mentre può darsi che l'arretrato sia di un anno o di due, cioè non sufficiente per la devoluzione. Non si vedeva, pertanto, per quale motivo il concedente dovesse intentare un'azione per il riconoscimento di un canone arretrato, quando poteva avvalersi del suo diritto contro il nuovo enfiteuta che poteva essere più solvibile del precedente.

Fu così sancita la solidarietà fra i due enfiteuti per il pagamento dei canoni non soddisfatti.


Momento in cui tali effetti si producono

Precisato, quindi, anzitutto che, nel caso di alienazione del diritto enfiteutico, il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi canoni non soddisfatti e, anzi, a maggior tutela del concedente, il nuovo enfiteuta resta obbligato solidalmente con esso al pagamento di detti canoni, allo scopo di eliminare qualsiasi questione circa il momento in cui tali effetti si producono, il nuovo codice sancisce in modo esplicito che il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi se prima l'atto di acquisto non viene notificato al concedente. Così pure nel caso di alienazione del diritto del concedente, il nuovo titolare non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta se prima non sia stata curata la notifica dell'atto di alienazione.

In una parola, gli oneri e i diritti rispettivi trapassano integralmente ai nuovi titolari, così come gli eredi succedono nella posizione giuridica del loro autore, ma prima della notificazione dei trapassi il precedente enfiteuta non è liberato, nè il nuovo concedente può pretendere l'adempimento degli obblighi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

452 Il perimento totale del fondo enfiteutico importa l'estinzione dell'enfiteusi (art. 963 del c.c., primo comma, corrispondente all'art. 1560, primo comma, del codice del 1865). Al perimento parziale, invece, non si dà rilevanza se non quando sia perita una parte notevole del fondo e il canone risulti sproporzionato al valore della parte residua (art. 963, secondo comma). In questo caso l'enfiteuta può chiedere, secondo le circostanze, una congrua riduzione del canone ovvero rinunciare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto di conseguire il rimborso dei miglioramenti sulla parte non perita. La disciplina che il testo introduce è meno rigida di quella che dettava l'art. 1560 del codice del 1865, il quale negava qualsiasi diritto alla riduzione del canone quando la parte residua del fondo fosse sufficiente per pagarlo interamente e sodo ammetteva in questo caso, purché del fondo fosse perita una parte notevole, che l'enfiteuta rinunciasse al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente. La maggiore elasticità della disciplina introdotta a favore dell'enfiteuta è temperata nel terzo comma, dell'art. 963 dalla fissazione di un breve termine di decadenza (un anno), entro il quale egli deve esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del canone o di rinunciare al suo diritto. L'articolo in esame prevede, nel quarto comma, anche il caso, non regolato espressamente dal codice anteriore, che il fondo sia assicurato contro il rischio del perimento. In questa ipotesi, ove l'assicurazione sia stata fatta anche nell'interesse del concedente, è logico che l'indennità venga ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Identico criterio si è adottato nel caso di espropriazione per pubblico interesse (art. 967 del c.c., ultimo comma).
456 L'art. 967 del c.c., il quale non ha riscontro nel codice del 1865, regola, nel secondo e terzo comma, la reciproca opponibilità dell'alienazione dei rispettivi diritti da parte dell'enfiteuta e del concedente. Nel caso di alienazione del diritto enfiteutico, il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, e, nel caso di alienazione del diritto del concedente, il nuovo titolare non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta, prima che degli atti di alienazione sia stata rispettivamente eseguita la notifica. Ho rafforzato la tutela del diritto del concedente, mediante la responsabilità solidale del nuovo e del precedente enfiteuta per i canoni non soddisfatti (stesso articolo, primo comma).

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