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Articolo 941 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Alluvione

Dispositivo dell'art. 941 Codice Civile

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente(1) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Note

(1) L'incremento deve avvenire con lentezza, progressività e durevolezza e deve essere determinato esclusivamente dal normale fluire del fiume.

Ratio Legis

Si tratta di ipotesi di accessione di immobile a immobile.

Brocardi

Incrementum latens
Incremetitum patens
Lacus et stagna, licet interdum crescant, interdum exarescant, suos tamen terminos retinent; ideoque in his ius alluvionis non agnoscitur
Quod per alluvionem agro nostro flumen adiicit, id iure gentium nobis acquiritur

Spiegazione dell'art. 941 Codice Civile

Accessioni fluviali

È questo il primo degli articoli concernenti le cosidette accessioni fluviali, in alcuni dei quali non sono state recate riforme sostanziali, mentre in altri, come si vedrà, la disciplina giuridica e profondamente mutata.

Per quanto concerne l'alluvione non vi sono novità e non era il caso di farne, perché si tratta di una materia la cui disciplina, creata dal diritto romano, nella sua secolare applicazione si è dimostrata ottima.


Alluvione

Se si confronta il testo dell’articolo in esame con quello dell’art. 453 del vecchio codice, si rileva che è stato soppresso l’accenno di definizione, scolastico e non necessario, e sono state pure soppresse dopo le parole fiumi e torrenti le altre siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto con l’obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti. Questa seconda soppressione è giustificata dal fatto che, quando fu redatto il codice Napoleone, di cui è stata riprodotta la disposizione, la navigabilità o non navigabilità dei fiumi era il criterio per stabilire se il fiume fosse pubblico o no. Essendo oggi mutato tale criterio, la distinzione non avrebbe avuto più senso.

È stato, piuttosto, opportunamente richiamata la legge speciale che ha ormai minuziosamente disciplinato tutta la materia delle acque pubbliche.

Il terreno alluvionale si incorpora di diritto nel fondo, ne assume la natura giuridica e ne segue la sorte attraverso gli atti giuridici relativi il fondo stesso.

Tale regime giuridico è pressoché identico in tutti i codici stranieri.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

438 La disciplina dell'alluvione, sia propria sia impropria (terreno abbandonato dall'acqua corrente), è rimasta inalterata. L'art. 941 del c.c., l'art. 942 del c.c. e l'art. 943 del c.c. riproducono, semplificandone in qualche punto la formulazione, gli articoli 453, 454 e 455 del codice precedente.

Massime relative all'art. 941 Codice Civile

Cass. civ. n. 4013/2016

Per l'acquisto a titolo originario dei proprietari latistanti alle rive di un corso d'acqua, sia ai sensi dell'art. 941 c.c. (alluvione "propria", consistente nell'incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccate da altri fondi lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell'acqua), sia ai sensi dell'art. 942 c.c. (alluvione "impropria", consistente nell'abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell'alveo, con ritiro da una riva e incremento dell'altra), nella formulazione anteriore alla l. n. 37 del 1994, l'incremento di superficie della proprietà rivierasca è escluso se costituisce effetto, ancorché lento, di attività antropica, in quanto, pur se a causa del tempo trascorso sia cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume (ma non il rischio di aumento della velocità dell'acqua e d'impoverimento delle falde acquifere), è rimesso al titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile.

Cass. civ. n. 1658/1996

Il proprietario del fondo ceduto in locazione ad un terzo estende il suo possesso anche alla superficie che via via si aggiunge al (suo) fondo per effetto di alluvione, con la conseguenza che il conduttore, il quale estende alla superficie che progressivamente si aggiunge per effetto della alluvione solo il possesso materiale di cui gode per effetto del rapporto di locazione, non può iniziare a possedere, animo domini, tale superficie senza un atto che manifesti inequivocamente al possessore il mutamento dell'animus (interversione del possesso) neppure se, nonostante l'incremento, sia rimasto invariato il canone locativo, dato che tale situazione di fatto non può in alcun modo tradursi in un atto di opposizione del detentore contro il possessore.

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