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Articolo 929 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Acquisto di proprietā della cosa ritrovata

Dispositivo dell'art. 929 Codice Civile

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata(1).

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse(2).

Note

(1) Il fatto costitutivo dell'acquisto è dato dal ritrovamento e dal decorso del termine previsto dalla norma senza che alcuno abbia reclamato la proprietà.
(2) Le spese necessarie possono essere dovute alla custodia o al mantenimento della cosa.

Ratio Legis

La complicata regolamentazione dell'acquisto della proprietà per invenzione è finalizzata a proteggere chi ha perso la cosa.
La dottrina è divisa in ordine alla natura di tale istituto.
Certi autori ritengono che sia una sorta di occupazione (art. 923 del c.c.), i cui effetti si producono, peraltro, dopo un anno dal ritrovamento, quando, cioè, si presume che la cosa non sia di alcuno.
Altri pensano che l'acquisto sia conseguenza di un fatto giuridico che consta di due fattori: il ritrovamento e il decorso del tempo senza che la cosa sia stata reclamata da alcuno.

Brocardi

Praemium inventionis
Res amissa

Spiegazione dell'art. 929 Codice Civile

Acquisto della proprietà della cosa ritrovata

Neppure questo articolo presenta difficoltà di interpretazione, e i codici stranieri sono, anche in questo punto, come già abbiamo rilevato a proposito delle cose abbandonate, orientati in vario senso, alcuni concedendo, altri no, la proprietà della cosa al ritrovatore dopo che sia tra-scorso un congruo tempo.

In confronto del codice del 1865 il nuovo ha ridotto ad un anno il termine concesso al proprietario della cosa per far valere il proprio diritto.


Condizione giuridica della cosa nel momento dell'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

È rimasta, invece, impregiudicata la questione che il progetto preliminare della Commissione Reale per la riforma dei codici aveva espressamente risolto circa la condizione giuridica della cosa smarrita nel momento in cui la proprietà di essa passa al ritrovatore. La Commissione Reale aveva stabilito che « con l'acquisto della proprietà cessano gli altri diritti esistenti sulla cosa ».

Uguale soluzione dà il codice tedesco: ma, l'abbiamo già osservato per le cose abbandonate e a fortiori deve dirsi per quelle smarrite, lo smarrimento della cosa, seguito da un disinteressamento del proprietario per il termine prescritto dalla legge, se può farne sostanzialmente presumere la derelizione, e se può, quindi, far passare la titolarita del diritto di proprietà ad altra persona, non può eliminare altri diritti reali spettanti a terzi, per i quali non si verificano i presupposti per la perdita dei diritti medesimi contro un titolare e per il corrispondente acquisto da parte di altro titolare.

Sarebbe stato, pertanto, preferibile dal momento che, sopprimendosi il periodo contenuto nel progetto della Commissione Reale, implicitamente non si accettava la soluzione proposta, di dichiarare esplicitamente il pensiero del legislatore. Ma, come pur sopra abbiamo osservato, dove il legislatore non prende posizione può ben prenderla l'interprete e anche in questo caso sembra logica e giusta la soluzione contraria a quella del codice tedesco e del progetto della Commissione Reale, come è stato pure proposto da qualche facoltà giuridica nelle osservazioni fatte al ripetuto progetto.


Spese occorse per il ritrovamento e diritto di ritenzione

Per quanto concerne la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 929 riprodotta in conformità all'art. 717 del vecchio codice, secondo cui tanto il proprietario quanto il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse, si era discusso se al ritrovatore dovesse accordarsi un diritto di ritenzione della cosa da lui ritrovata fino a quando averse ottenuto il rimborso delle spese sostenute per la cosa medesima.

Il codice germanico accorda espressamente tale diritto e anche nel progetto della Commissione Reale un analogo diritto era riconosciuto tanto contro il proprietario o possessore quanto contro il ritrovatore, che non avessero potuto rimborsare le spese necessarie o utili occorse per la cosa o per la ricerca dell'avente diritto alla restituzione di essa.

L'art. 929, al pari del vecchio codice, non parla del ripetuto diritto di ritenzione. E poiché questo non può ammettersi se non è espressamente consentito dal legislatore, è chiaro che il non averne voluto parlare significa averlo voluto escludere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

432 In tema di ritrovamento di cose smarrite (articoli 927 - 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (art. 927 del c.c.) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (art. 928 del c.c.) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, devo restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (art. 929 del c.c.) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (art. 930 del c.c., secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (art. 930 del c.c., terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.

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