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Articolo 810 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 810 Codice Civile

Sono beni le cose(1) che possono formare oggetto di diritti [832].

Note

(1) Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l'aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell'ingegno.

Brocardi

Appellatione rei, pars etiam continetur
Bona ex eo dicuntur quod beant, hoc faciunt; beare est prodesse
In toto et pars continetur
Res communes omnium

Spiegazione dell'art. 810 Codice Civile

La definizione dei beni nel nuovo codice. Concetto giuridico di cosa. Proposte della Commissione reale per la riforma dei codici

Il codice del 1865 non conteneva una definizione delle cose o dei beni, pertanto il legislatore, prendendo spunto dai principali codici europei (in particolare tedesco ed austriaco), nel nuovo codice civile del 1942 ha voluto inserirne una spiegazione di carattere giuridico.

L’attuale testo dell’articolo in esame contiene una definizione sintetica ed essenziale solamente dei “beni”, senza che venga fatto un minimo accenno alle “cose”. Non è stata infatti accolta una prima proposta tesa ad inserire all’interno del codice anche una definizione del concetto di cosa, poiché si è osservato che la cosa, a differenza del bene che è una entità giuridica, rappresenta invece una entità extra-giuridica.


Le cose che possono considerarsi beni

La cosa, tuttavia, costituisce l’oggetto indispensabile del bene, e va quindi intesa in senso molto ampio, come era per il vocabolo res nel diritto romano. Con quest’ultima parola, infatti, i romani esprimevano i più svariati concetti: dalle entità materiali (res quae tangi possunt) a quelle immateriali (res quae tangi non possunt), a fatti, eventi, stati, situazioni, condizioni, crediti e più in generale ogni altro tipo di rapporto giuridico. Non a caso la parola res risulta il termine con i più svariati significati di tutta la lingua latina.

In ottica giuridica, però, la categoria delle cose ricomprende unicamente quelle che possono cadere in nostro potere (termine che va inteso nel più ampio significato di “signoria”), e che siano idonee a soddisfare qualsiasi bisogno dell’uomo (caratteristica che in ambito economico viene denominata ofelimità). Solo in presenza di tali presupposti la cosa viene considerata un bene. Non è necessario che essa sia sottoposta alla signoria di alcuno, ma è sufficiente che risulti suscettibile di esserlo. Per citare un esempio classico, gli astra sono certamente cose, ma non possono essere beni; al contrario, sono invece beni le res nullius, nonostante non siano sottoposte al potere di alcuno.

Non è neppure necessario che la cosa venga avvertita dai nostri sensi come sostanza corporea (res corporalis): essa, infatti, può essere anche un'entità che viene concepita con l'intelletto (res incorporalis). Fanno parte di tale ultima categoria in particolare i beni immateriali, come ad esempio il diritto d'autore, i diritti della personalità umana, il marchio di fabbrica.

A metà tra le due citate categorie si colloca quella dei fenomeni fisici che possono essere captati e sottoposti alla volontà umana, come la corrente elettrica, le onde herziane, la radiocomunicazione, la radiodiffusione, le energie termiche e genetiche.

Infine vi sono sostanze come i gas, i vapori e altre emanazioni terrestri, che rappresentano una sotto-categoria delle cose corporali in quanto di natura aeriforme, e che sono pertanto ugualmente suscettibili di essere assoggettati al potere umano.
In conclusione, quindi, deve considerarsi “bene” ogni cosa che può essere oggetto di diritto.


Se i diritti possono considerarsi come cose. La costituzione di diritti su diritti nel codice del 1865 e nel nuovo codice

Il codice del 1865 annoverava nella categoria dei beni immobili tanto alcune tipologie di diritti basandosi unicamente sul loro oggetto, tanto altri diritti perché così stabilito dalla legge.
Si trattava, però, di una concezione confusa e di conseguenza molto discussa, in particolare la dottrina osservava che non potevano farsi rientrare nel concetto di cosa le manifestazioni di volontà umana e i diritti soggettivi, poiché questi ultimi costituiscono una tutela del bene.

In base all’attuale codice, se i diritti potessero considerarsi al pari delle cose, per elevarli a beni dovrebbero essere oggetto di altri diritti. Si finisce così per giungere alla combattuta questione se sia possibile costituire “diritti sopra diritti”.

La dottrina tende a dare risposta affermativa a tale domanda. A sostegno di tale tesi si osserva infatti che, ad esempio, un diritto di credito può essere oggetto di un diritto di pegno o di un diritto di usufrutto; e che l'ipoteca si può costituire sull'usufrutto o sui diritti del concedente o dell'enfiteuta.

Anche l’attuale codice pare confermare tale ricostruzione, avendo mantenuto alcune caratteristiche proprie del codice del 1865. All’art. 813 c.c. è infatti ancora previsto che, salvo che dalla legge non risulti altrimenti, le disposizioni relative ai beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili, e che le disposizioni relative ai beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti. Si è voluto così porre fine alla classificazione dei diritti fra beni mobili e immobili, anche se nel linguaggio comune resterà sempre la duplice espressione di diritti mobiliari e di diritti immobiliari.
A ulteriore conferma che l’attuale codice civile non ha abbandonato la figura giuridica dei diritti sopra diritti si evidenzia che, sebbene non sia stato riprodotto il vecchio art. 482 del codice del 1865 ("usufrutto su rendita vitalizia"), l’odierno art. 2784 c.c. annovera fra i beni che si possono dare in pegno i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili, e all'art. 2810 c.c. fra i beni che possono essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni immobili, il diritto dell' enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Ne consegue, pertanto, che permane ancora oggi la possibilità di costituire diritti sopra diritti.


Se i servizi si possono considerare come cose e rientrare nel concetto giuridico di beni

I servizi, invece, non rientrano nel concetto di cose e nemmeno in quello di beni. Normalmente, infatti, il servizio (in particolare il servizio pubblico) si risolve in una prestazione, la quale costituisce l’oggetto del diritto di obbligazione, e non può conseguentemente costituire un diritto reale. Quanto ora osservato non incide comunque sul valore economico del servizio, che può essere anche di massima importanza, pur non rappresentando un bene dal punto di vista giuridico.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 810 Codice Civile

Cass. civ. n. 22833/2006

In tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera " non divisibilità " del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia " comodamente " divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 26 Marzo 2002)

Cass. civ. n. 7279/2006

La vendita di cose generiche, appartenenti ad un genus limitandum è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico sancito dall'articolo 1367 c.c., anche rispetto agli immobili, relativamente al genus limitatum costituito dal complesso di un determinato fondo. Più in particolare, nella compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come genus essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare, e sempre che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell'articolo 1178 c.c. Tale requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti: per esempio, indicando l'ubicazione e la forma all'interno della più ampia superficie, ovvero demandando ad un terzo o a una delle parti la determinazione. Rileva per contro l'impossibilità di determinare la esatta consistenza del terreno da trasferire nel caso in cui sussistano margini di dubbio sulla identità del terreno venduto e si renda perciò necessario tornare alla determinazione dell'oggetto con un patto successivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto di vendita di un terreno per totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in quanto che, mentre era esattamente individuato, con l'indicazione dei confini, il terreno dal quale operare il distacco, in base agli elementi contenuti nel contratto non risultava in alcun modo specificata la ubicazione e la forma della superficie venduta all'interno della più ampia superficie, con la conseguente impossibilità di individuarla).

Corte cost. n. 210/1987

è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 12 1° comma, lett. c), 13 e 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, per violazione delle competenze attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, nella parte in cui attribuiscono solo alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale il potere di presentare terne di candidati per la nomina dei membri del consiglio nazionale per l'ambiente e deferiscono al consiglio stesso la facoltà di denunziare fatti illeciti, produttivi di danni ambientali, al fine di provocare giudizi per il loro risarcimento, facoltà peraltro conferite a tutti i cittadini ed alle singole province.

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Antonio chiede
giovedì 19/01/2012 - Veneto
“Scusate ma .... che differenza corre tra "beni" e "cose"?”
Consulenza legale i 19/01/2012

La differenza è molto semplice: "cose" non è un termine "tecnico", non ha rilievo giuridico. "Beni" invece si, proprio grazie a questa norma.

Non tutte le "cose" sono "beni". L'aria, per esempio, non è un "bene", poichè non può essere oggetto di diritti, ma volgarmente potrebbe essere considerata una "cosa".