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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'azione surrogatoria

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
108 L'art. 125, che regola l'azione surrogatoria, ha una formulazione diversa da quella dell'art. 106 del progetto della Commissione reale.
a) Questa nuova formulazione non ha la pretesa di risolvere un problema schiettamente dogmatico, quale è quello della natura giuridica dell'azione surrogatoria, ma vuole indicare quale sia lo scopo pratico che il creditore si deve proporre affinché si possa dire che egli abbia un interesse legittimo ad agire in surrogatoria. Tale scopo viene individuato nell'assicurare il soddisfacimento e la conservazione delle proprie ragioni e non vi è dubbio che, comunque si risolva il problema della natura dell'azione in questione, il risultato che il creditore si propone è esattamente scolpito.
b) In secondo luogo l'art. 125 vuole specificare quali siano i diritti e le azioni esclusivamente inerenti alla persona, che, per l'art. 1234 cod. civ. (riprodotto dalla Commissione reale), non possono essere esercitati dal creditore.
La specificazione è fatta sia in forma positiva, quando si dice che i diritti e le azioni esercitabili dal creditore devono avere contenuto patrimoniale, sia in forma negativa, quando si dichiara che non deve trattarsi di diritti e di azioni che, per la loro natura o per disposizioni di legge, devono essere esercitati solo dal titolare.
c) Non è detto espressamente che il creditore deve dimostrare il suo credito; non era, però, necessario proclamarlo, perché l'interesse è presupposto normale di ogni azione, ed è ovvio che, mirando la surrogatoria ad assicurare un credito, se questo non esiste, l'azione non è ammissibile.
d) Si è ritenuto inutile dichiarare che per esercitare l'azione surrogatoria non occorre un titolo esecutivo, perché il principio si deduce dall'autonomia che la surrogatoria presenta rispetto al pignoramento presso terzi e in genere all'azione esecutiva.
e) E non occorreva nemmeno specificare se il credito da tutelare deve essere necessariamente liquido ad esigibile.
Queste qualità devono certo esistere nelle ragioni del creditore quando egli vuol agire con la surrogatoria allo scope di rendere possibile il simultaneo esercizio dell'azione esecutiva: ma, affermato che la surrogazione ha una sua funzione autonoma, sia pure strumentale rispetto alla realizzazione o all'assicurazione del diritto, è in re che l'art. 125 ammetta la tutela anche di crediti non liquidi né esigibili.
f) Non si è detto che la surrogatoria presuppone la inerzia del debitore, per non limitare i casi in cui l’azione è proponibile: è ovvio che il creditore può avere interesse ad esperirla non solo quando il debitore si astiene dall'agire per l'accertamento, la sicurezza e la realizzazione delle sue ragioni, ma anche quando egli non le tutela in modo adeguato.
Nell'affermazione che la surrogatoria ha lo scopo di assicurare il soddisfacimento o la conservazione delle ragioni creditorie è implicito il riferimento ad un pericolo del creditore per effetto del comportamento del debitore; e più non occorreva dire per descrivere i caratteri dell'interesse che può stimolare legittimamente l'attività giurisdizionale diretta alla surrogazione.
g) Infine, disponendo che, se il creditore agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato, si è implicitamente richiamata la possibilità di esercizio stragiudiziale della surrogatoria, configurabile, ad esempio, in tema di interruzione di prescrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1181 L'art. 2900 del c.c. pone in rilievo la finalità eminentemente conservativa dell'azione surrogatoria, ed escludendone l'esercizio quando si tratta di diritti e di azioni che non hanno un contenuto patrimoniale, nonché di diritti e di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, ne determina l'ambito con formula più chiara, comprensiva e precisa di quella adoperata dall'art. 1234 del codice del 1865, il quale parlava di diritti esclusivamente inerenti alla persona del debitore. Nel designare uno dei presupposti dell'azione, anzichè far riferimento, come si suole, all'inerzia, ho creduto preferibile far riferimento alla trascuranza del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti, al fine di chiarire che, qualora concorrano gli altri presupposti, l'azione è esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non esplichi in questa tutela la necessaria diligenza. Correlativamente alla funzione conservativa dell'azione surrogatoria, sono legittimati ad esercitarla anche i creditori a termine o sotto condizione: nessuna limitazione apporta al riguardo l'art. 2900. Anche se il credito è soggetto a condizione sospensiva, non può essere precluso al creditore di avvalersi dell'azione surrogatoria, dato che il codice (art. 1356 del c.c.) riconosce in genere al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la realizzazione delle sue aspettative. Per l'esercizio dell'azione non si esige dall'art. 2900 alcuna preventiva autorizzazione giudiziale, che pur talvolta la giurisprudenza e qualche isolato scrittore, sulle orme della dottrina francese, ritennero occorrere sotto l'impero del codice precedente. Ho creduto opportuno disporre nel secondo comma dell'art. 2900, ponendo termine ad una questione dibattuta, che il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. La citazione è imposta dall'evidente interesse che nella lite ha il debitore, titolare del diritto dedotto in giudizio. Si rileva poi dal detto comma che è pienamente ammissibile anche l'esercizio stragiudiziale di diritti del proprio debitore (interruzione della prescrizione, opponibilità della prescrizione, ecc.).