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Articolo 2807 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Norme applicabili al pegno di crediti

Dispositivo dell'art. 2807 Codice Civile

Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].

Ratio Legis

La norma in commento è finalizzata a colmare le eventuali lacune nella disciplina dettata dalla presente Sezione.

Spiegazione dell'art. 2807 Codice Civile

Norme sul pegno di diritti

Il pegno su diritti diversi dai crediti è retto sostanzialmente dalle norme sul pegno dei crediti.

Qualunque sia il diritto impegnato, la pubblicità del pegno, lo spossessamento del debitore, si attuano rendendo pubblico il trasferimento a titolo di pegno, coi mezzi stessi di pubblicità prescritti dalla legge per l'alienazione del diritto impegnato.

In quanto non dispongano le norme sul pegno di crediti, al pegno di crediti e di diritti diversi dai crediti si applicano le norme sul pegno di cose corporali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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