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Articolo 2703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sottoscrizione autenticata

Dispositivo dell'art. 2703 Codice Civile

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato(1).

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Note

(1) Secondo il D. P. R. 513/97 (Regolamento per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) anche la firma digitale può ricevere autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, con effetto pari al riconoscimento ex art. 2702. Tale possibilità è stata ribadita dal D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) avendo stabilito che il pubblico ufficiale attesta che l'apposizione della firma digitale delle parti è avvenuta in sua presenza e conclude l'autenticazione apponendo anche la sua firma digitale (v. amplius sub art. 2702 c. c.).

Ratio Legis

La norma in esame definisce la scrittura privata autenticata, che costituisce l'insieme di un documento privato (la scrittura) e di un atto pubblico (riassumibile nell'autenticazione), conferendo così all'atto non soltanto l'efficacia probatoria ma anche data certa.

Spiegazione dell'art. 2703 Codice Civile

Scrittura privata sottoscritta e non sottoscritta. Riconoscimento

Si è visto all'art. 2700 che l'atto pubblico fa piena prova della sua emanazione da un pubblico ufficiale e dei fatti da lui dichiarati come verificatisi alla sua presenza. Se il documento non emana da un pubblico ufficiale, ma da un soggetto di diritto qualsiasi, si ha una scrit­tura privata, la quale, a differenza dell'atto pubblico, può essere sotto­scritta o anche soltanto scritta da colui che appare esserne l'autore.

a) In realtà, l'art. 2702 deve essere integrato con l'art. 214 cod. proc. civ. 1940 il quale il. disconoscimento della scrittura a della sottoscrizione. Da un vista generale si può affermare che in quanto la scrittura debba quale si invoca o da un suo dante causa, mentre se essa è invocata ad altri fini può essere sufficiente che sia soltanto scritta o addirittura fatta scrivere. Cosi il vocabolo «scrittura privata » acquista un significato proprio ed uno improprio, nel quale ultimo caso si confonde col documento in generale.

b) La scrittura privata sottoscritta fa piena prova del suo autore come l'atto pubblico, attraverso l'intervento del pubblico ufficiale o un di un suo equipollente.

c) Si ha il primo caso quando la sottoscrizione è dichiarata autentica pubblico ufficiale. Abbiamo allora un documento complesso, risultante da un atto privato e da un atto pubblico ; questo copre quello della fede pubblica, limitatamente ben vero alla verità della sottoscrizione. Equipollente è il riconoscimento reale o presunto.

d) Il riconoscimento è reale, o espresso, se la parte dichiara al giudice la verità della scrittura o della sottoscrizione.

e) Il riconoscimento è presunto se taluno produce la scrittura ovvero se colui contro il quale è prodotti una scrittura privata non nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, o non di­chiara di non conoscere quella del suo autore (art. 214 cod. proc. civ. 1940) nella prima udienza o nella prima risposta (precedente l'udienza) successiva alla produzione. Per produzione si intende il deposito in can­celleria eseguito a norma degli articoli 165, 166, 183, 184 cod. proc. civ. 1940 non essendo sufficiente la semplice menzione in citazione o in comparsa e sempre quando la scrittura abbia relazione alla domanda proposta contro la parte. Tale deposito va fatto in originale: se fosse eseguito in copia autentica, il giudice potrebbe concedere un termine Per deliberare alla parte che ne faccia richiesta nei modi suddetti (articolo 215 cod. proc. civ., ult. comma) cioè nella prima udienza o nella prima risposta.

f) Il riconoscimento è pure presunto se la parte è contumace.



Disconoscimento

Gli effetti del riconoscimento possono cessare :
a) Rispetto ai casi c), d), e) con la querela di falso, la quale(y. art. 270o) è possibile fino al momento in cui la verità del documento sia accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221 cod. proc. civ.). La legge non richiede, come faceva l'art. 296 del cod. proc. civ. 1865, che tale accertamento avvenga in giudizio di falso. Non pare tut­tavia che possa avere efficacia preclusiva il giudicato formatosi sulla domanda ; se cosi fosse, non sarebbe possibile la dichiarazione di falsità e la conseguente revocazione di cui all'art. 395, n. 2 cod. proc. civ. 194o. Nè osta il riconoscimento espresso, giacché tale riconoscimento non equivale a sentenza, non essendo codificato il principio confessus pro iudicato.

b) Rispetto al caso f), gli effetti del riconoscimento cessano mediante la costituzione operata non oltre l'udienza di remissione (ar­ticolo 293 in relazione all'art. 189 cod. proc. civ. 1940) o mediante la remissione in termini (art. 294 stesso cod. proc. civ.).


Impugnativa dell'intrinseco

Stabilita, nei modi suddetti, la provenienza, da colui che ne apparisce autore, della scrittura, resta salva (v. art. 2700) ogni eccezione circa la verità intrinseca e l'efficacia giuridica del suo contenuto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2703 Codice Civile

Cass. civ. n. 19785/2018

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 17473/2015

La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.

Cass. civ. n. 9385/2011

In tema di azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 legge fall., e nella specie avente ad oggetto la vendita di un immobile da parte del fallito, la prova, invocata dall'acquirente e relativa alla simulazione del prezzo, non può fondarsi su scrittura privata, asseritamente redatta tra le parti originarie del contratto ed autenticata da un funzionario di fatto o apparente, nella specie un impiegato pubblico comunale già in pensione all'epoca indicata come data dell'atto. L'esigenza di tutela del legittimo affidamento del privato che in buona fede abbia avuto rapporti con il predetto funzionario, in realtà privo del potere esercitato in nome e per conto dell'ente pubblico, permette, infatti, la salvezza in via eccezionale degli atti da questi computi solo allorchè l'investitura del funzionario si sia palesata "ex post" irregolare od inefficace e, in ogni caso, unicamente con riguardo agli effetti favorevoli dell'attività posta in essere che il privato invochi a proprio vantaggio nei confronti della P.A. stessa; ne consegue che, operando l'attività di autenticazione delle firme apposte su scritture private su di un piano totalmente diverso e non derivando da essa alcun effetto favorevole al privato sottoscrittore nei confronti della P.A., non si può prescindere dal rispetto delle forme richieste dalla scrittura, destinata ad attribuire valore di prova documentale, anche verso i terzi, dell'atto, e dunque dalla effettiva qualità di pubblico ufficiale, a ciò espressamente autorizzato, del soggetto che la compie.

Cass. civ. n. 13228/2008

In tema di scrittura privata autenticata all'estero, il rispetto della lex fori italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore, mentre è irrilevante che l'autenticazione non sia intervenuta contestualmente alla sottoscrizione ma successivamente. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procura ad litem per il ricorso in cassazione risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata).

Cass. civ. n. 13578/2002

Tenuto conto che il rilascio della procura al difensore per un processo civile, che si svolte in Italia, è soggetto alla legge italiana, ai sensi dell'art. 12 legge 31 maggio 1995 n. 218, è invalida la procura e conseguentemente, per il collegamento funzionale, anche l'elezione di domicilio in essa contenuta, allorché l'autenticazione della firma non sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 2703 c.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il notaio si era limitato a verificare i poteri del legale rappresentante della società che aveva conferito la procura, senza attestare che la firma era stata apposta in sua presenza previa identificazione del suo autore).

Cass. civ. n. 10375/2000

La scrittura privata autenticata — che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta — non costituisce, sotto il profilo della validità del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto.

Cass. civ. n. 12428/1993

La scrittura privata con firma autenticata non ha la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) ma, se riconosciuta ed autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte e non della loro verità intrinseca, che può essere, conseguentemente, contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità della querela di falso.

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