Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10375 del 7 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La scrittura privata autenticata — che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa č legalmente considerata come riconosciuta — non costituisce, sotto il profilo della validitā del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validitā sostanziale dell'atto.

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