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Articolo 2682 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Sanzioni contro il conservatore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2682 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.

[Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]

Spiegazione dell'art. 2682 Codice Civile

Sanzioni contro il conservatore
Il reato previsto dall'art. 2075 cod. 1865 era una contravvenzione : l'art. 5 secondo comma del R. D. 28 maggio 1931, n. 6o1 stabilisce in­fatti che «sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa, non superiore alle lire duemila ». Di conseguenza, competente a giudicarne era il pretore.

La nuova norma ha trasformato l'illecito penale in semplice illecito disciplinare-amministrativo, ed è da ritenere che con l'espressione «pena pecuniaria » il legislatore abbia inteso riferirsi ad una sanzione diversa dalla multa e dall'ammenda.

Il massimo della pena pecuniaria è stato opportunamente elevato. La norma non fissa invece il minimo nè dice quale sia l'autorità competente ad irrogarla ; quanto al secondo punto, l'art. 112 delle norme di attuazione stabilisce la competenza del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il P.M. Contro il provvedimento è ammesso reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione da eseguirsi a cura del cancelliere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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