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Articolo 2670 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese della trascrizione

Dispositivo dell'art. 2670 Codice Civile

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato [1475].

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [1314](1).

Note

(1) Nell'ipotesi in cui vi siano più interessati, la disposizione stabilisce l'obbligo di rimborso pro quota, essendo invece da escludere l'adempimento solidale (v. 1292).

Ratio Legis

Il rimborso delle spese è dovuto anche se la trascrizione è chiesta da chi non ne aveva interesse e senza alcun mandato (v. 2666). Lo stesso principio vale nel caso in cui gli interessati avessero manifestato volontà contraria.

Spiegazione dell'art. 2670 Codice Civile

Onere delle spese di trascrizione

Una precisa considerazione separata del richiedente e dell'interes­sato (potendo le due qualifiche non coincidere nella stessa persona) interviene solo per ciò che attiene alle spese, nell'art. 2670. Qui è detto che le spese di trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato o i più interessanti (in proporzione della quota in cui ciascuno è interessato).

Anche tale norma che sancisce la necessità di anticipare le spese da parte del richiedente, il quale può non coincidere con l’interessato, si coordina col principio enunciato per cui la trascrizione può essere richiesta da chiunque. Deve anzitutto rilevarsi che l’obbligo del previo pagamento delle spese mantiene la sua ragion d’essere sul piano fiscale e non tocca l’indagine sui requisiti di validità della trascrizione. L’obbligo del richiedente di pagare le spese d’altronde non è assoluto, dal momento che allo stato importa che le tasse siano pagate, non già che siano pagate da una oppure da un’altra persona. Rimane pertanto anche fermo il concetto che non esiste una considerazione della richiesta come un preciso atto formale, momento iniziale, requisito e condizione sine qua non della ulteriore procedura. Esistono vari requisiti di validità e regolarità e fra questi possono porsi anche quelli che rilevano dal punto di vista fiscale e così il pagamento delle spese.

Il senso dell’art. 2670 non è perciò tanto quello di sancire l’obbligo del pagamento delle spese quale presupposto del procedimento di trascrizione, quanto di regolare i rapporti fra richiedente e interessato. In considerazione del fatto che la legge impone a determinate persone (notai, legali rappresentanti, curatori ecc.) di provvedere alla trascrizione per conto di altri o per una esigenza fiscale, o per l’una o l’altra ragione insieme, ben si giustifica una norma quale quella dell’art. 2670 che sancisce un obbligo assoluto dell’interessato di tenere indenne chi ha fatto le spese. Tale obbligo, quindi, prima ancora che su di un eventuale rapporto personale di mandato, è in ogni caso fondato direttamente sulla legge.

Naturalmente nulla esclude la possibilità di patti in contrario che distribuiscano diversamente tra i privati il peso delle spese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1093 Quanto alle spese della trascrizione, l'art. 2670 del c.c. si limita a generalizzare con lievi modificazioni formali la disposizione dell'art. 1947 del codice del 1865. Infine il principio della obbligatorietà della trascrizione per alcune categorie di persone è espressamente sancito dall'art. 2671 del c.c., che si coordina alla legge fiscale attraverso un esplicito richiamo.

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