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Articolo 806 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inammissibilitą della rinunzia preventiva

Dispositivo dell'art. 806 Codice Civile

Non è valida(1) la rinunzia preventiva(2) alla revocazione della donazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].

Note

(1) Tale rinuncia è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
(2) E' ammessa la rinuncia successiva.
Non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che emerga, anche per comportamenti concludenti, la volontà del donante di non esercitare la facoltà di revoca, pur essendo a conoscenza di fatti che gli consentirebbero la proposizione della relativa domanda giudiziale.

Ratio Legis

Trattandosi di norme di ordine pubblico, la violazione delle stesse è causa di nullità.

Spiegazione dell'art. 806 Codice Civile

Qualunque rinunzia preventiva al diritto di revocare la donazione è nulla: il vecchio codice del 1865 (art. #1084#) considerava solo l'ipotesi della rinunzia all’azione di revocazione per sopravvenienza di figli e non quella per ingratitudine, ma non vi era dubbio in dottrina circa l’estensione della norma anche a quest’ultimo caso: il codice attuale ha colmato ad ogni modo la lacuna. In entrambi i casi, la legge sostituisce la sua preveggenza a quella, eventualmente deficiente, del genitore. Valida è, invece, la rinunzia posteriore alla nascita del figlio o al fatto costituente ingratitudine.

Evidentemente la forma della rinunzia può essere espressa o tacita e pertanto è stata ritenuta superflua la norma posta nel Progetto preliminare: "L’azione di revocazione non può più essere ammessa quando chi ha facoltà di proporla ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di esercitarla".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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