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Articolo 767 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Facoltā del coerede di dare il supplemento

Dispositivo dell'art. 767 Codice Civile

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione [763 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura(1), all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati(2) [1450 c.c.].

Note

(1) Il supplemento, per impedire la rescissione, deve avere ad oggetto beni ereditari. Se ha ad oggetto beni estranei, può valere quale proposta transattiva.
(2) Diversamente dalla riduzione ad equità di cui all'art. 1450 del c.c., dove il parametro per bilanciare le prestazioni è soggettivo (l'equità), il supplemento delle porzioni ereditarie oggetto di lesione deve essere tale da eliminare lo squilibrio.

Ratio Legis

Attraverso il supplemento offerto dal coerede convenuto si ristabilisce l'equilibrio delle quote, rendendo superfluo procedere con la rescissione della divisione.

Spiegazione dell'art. 767 Codice Civile

È principio generale che, quando la lesione porti alla nullità del negozio, il convenuto possa farne cessare gli effetti risarcendone l’ammontare.

Ciò era già stabilito, quanto alla divisione, nell’art. #1042# del vecchio codice del 1865; la nuova disposizione ha soltanto previsto l’ipotesi di pluralità di impugnanti, cioè di interventori che, mentre adiuvant l'attore, deducono la lesione anche nel proprio interesse. Naturalmente, in tanto sarà possibile offrire il supplemento, in quanto la lesione sia stabilita nella sua entità; conseguentemente, il supplemento può essere prestato, dopo la stima, in qualunque momento, fino a quando non abbia avuto termine il secondo giudizio di divisione.

Il supplemento può essere dato in denaro (anche se non facente parte della massa) ovvero in beni ereditari, non con quelli estranei alla massa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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