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Articolo 731 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Suddivisioni tra stirpi

Dispositivo dell'art. 731 Codice Civile

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469 c.c.](1).

Note

(1) In sede divisionale non si procede alla divisione all'interno delle stirpi. Gli appartenenti a ciascuna stirpe devono procedere alla divisione tra loro secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

Ratio Legis

Non si procede alla formazione delle porzioni all'interno della stirpe per evitare che tutti i condividenti, a maggior ragione quelli estranei alla stirpe, debbano sopportare i tempi ed i costi che tale divisione comporterebbe.

Spiegazione dell'art. 731 Codice Civile

Nel seno della massa ereditaria possono formarsi tanti altri nuclei o stirpi, e le norme generali si applicano anche alla divisione dei beni fra i componenti di esse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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