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Articolo 721 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vendita degli immobili

Dispositivo dell'art. 721 Codice Civile

I patti e le condizioni della vendita [1470 c.c.] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [719 c. 2 c.c.], sono stabiliti dall'autorità giudiziaria(1).

Note

(1) O dal notaio a cui sono state delegate le operazioni di divisione, ai sensi dell'art. 786 del c.p.c..

Ratio Legis

Ove non vi sia l'accordo dei condividenti, la norma prevede un criterio suppletivo per procedere alla vendita dei beni ereditari.

Spiegazione dell'art. 721 Codice Civile

In virtù del principio di autonomia dei contraenti, i coeredi possono stabilire i patti e le condizioni della vendita che credono più opportuni: la legge non pone in proposito nessuna limitazione. In difetto, essi sono stabiliti dalla autorità giudiziaria, determinata con le consuete norme di competenza. Naturalmente, anche in questo caso, ciascuno dei coeredi può proporre le condizioni che reputa del caso, salvo al tribunale di variarle.

La divisione è inefficace nei confronti dei creditori iscritti e di coloro che abbiano acquistato diritti sugli immobili in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione e che non siano stati chiamati ad intervenirvi. I creditori chirografari possono intervenire nella divisione, ma, salvo il caso di azione revocatoria o surrogatoria, non possono impugnare quella già avvenuta, salvo che non abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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