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Articolo 716 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 716 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 200, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 175.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

341 Era stato proposto di formulare un articolo da inserire dopo l'art. 716 del c.c., per stabilire che l'autorità giudiziaria nel periodo d'indivisione possa nominare un amministratore dei beni, su richiesta di uno degli eredi. Non sono stato favorevole a questa disposizione, considerando che, in pratica, essa potrebbe dar luogo a inconvenienti, e riuscire onerosa nei confronti della massa ereditaria sulla quale verrebbe a gravare la spesa della retribuzione dell'amministratore.
342 Tenendo fermo il principio che la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare non possa aver luogo prima del raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli, ho modificato nell'art. 716 del c.c. la formula del corrispondente art. 254 del progetto per coordinarla con la disposizione dell'art. 175.

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