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Articolo 613 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consegna

Dispositivo dell'art. 613 Codice Civile

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare(1), il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nella Repubblica(2), i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata(3).

Note

(1) Ovviamente italiana.
(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
(3) La necessità di tale dichiarazione è richiesta solo per l'ipotesi di cui al secondo comma (ritorno della nave in Italia) e non per quella di cui al primo comma (approdo ad un porto estero).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

298 Nell'art. 612 del c.c., che tratta delle forme del testamento fatto in navigazione, era stato consigliato di specificare che la menzione di tale testamento è fatta sul ruolo di equipaggio, qualora si tratti dì personale di bordo. Ma non ho potuto seguire tale suggerimento, perché il codice della navigazione (art. 171 n. 5), come già il regolamento della marina mercantile (art. 326), nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue tra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri. Ho inoltre apportato al testo precedente alcune modificazioni per meglio coordinare la disciplina della materia con le norme del codice della navigazione. Così, nell'art. 612, secondo comma, ho sostituito la locuzione generica «documenti di bordo» a «carte di bordo», perché queste (art. 169, primo comma, codice della navigazione) sono l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, o, per le navi minori e i galleggianti, la licenza; così nell'art. 613 del c.c. e art. 614 del c.c. ho soppresso la menzione dell'autorità diplomatica, non essendo. a questa da quel codice conferita attribuzione veruna in ordine alla polizia della navigazione (articoli 179 e seguenti); così, infine, ho sostituito, nell'art. 613, alla espressione «coloro che hanno ricevuto il testamento», l'altra «il comandante», perché l'obbligo rientra fra quelli imposti direttamente al comandante dagli articoli 181 e 182 del codice della navigazione.

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