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Articolo 612 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forme

Dispositivo dell'art. 612 Codice Civile

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni [619 c.c.]; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio [203, 296, 321, 322 c.n.](1).

Note

(1) Per il regime di invalidità v. art. 619 del c.c.

Ratio Legis

Le formalità prescritte consentono di bilanciare le esigenze eccezionali del momento con il rigore formale tipico degli atti di ultima volontà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

298 Nell'art. 612 del c.c., che tratta delle forme del testamento fatto in navigazione, era stato consigliato di specificare che la menzione di tale testamento è fatta sul ruolo di equipaggio, qualora si tratti dì personale di bordo. Ma non ho potuto seguire tale suggerimento, perché il codice della navigazione (art. 171 n. 5), come già il regolamento della marina mercantile (art. 326), nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue tra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri. Ho inoltre apportato al testo precedente alcune modificazioni per meglio coordinare la disciplina della materia con le norme del codice della navigazione. Così, nell'art. 612, secondo comma, ho sostituito la locuzione generica «documenti di bordo» a «carte di bordo», perché queste (art. 169, primo comma, codice della navigazione) sono l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, o, per le navi minori e i galleggianti, la licenza; così nell'art. 613 del c.c. e art. 614 del c.c. ho soppresso la menzione dell'autorità diplomatica, non essendo. a questa da quel codice conferita attribuzione veruna in ordine alla polizia della navigazione (articoli 179 e seguenti); così, infine, ho sostituito, nell'art. 613, alla espressione «coloro che hanno ricevuto il testamento», l'altra «il comandante», perché l'obbligo rientra fra quelli imposti direttamente al comandante dagli articoli 181 e 182 del codice della navigazione.

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