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Articolo 595 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Coniuge del binubo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 595 Codice Civile

Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

[Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute. L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

291 L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

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