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Articolo 546 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 546 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 181, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e uno solo e al sesto se i figli naturali sono piu; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu; se il figlio naturale e uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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