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Articolo 541 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Concorso di figli legittimi e naturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 541 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 177, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purche complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facolta di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

264 Nell'art. 541 ho fissato una quota minima complessiva di riserva per i figli legittimi, nel caso di loro concorso con i figli naturali, per evitare che il figlio legittimo, nella ipotesi di rilevante numero di figli naturali e per il criterio della quota peti, finisca col conseguire una quota esigua di fronte a quella che verrebbe a spettare al gruppo dei figli naturali, i quali diversamente, in qualche caso estremo, nel concorso con un figlio legittimo, conseguirebbero più di quanto sarebbe loro spettato se fossero venuti soli alla successione.

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