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Articolo 2616 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Costituzione

Dispositivo dell'art. 2616 Codice Civile

Con provvedimento dell'autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate](1), può essere disposta anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione [2602].

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Note

(1) Parole abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

Il consorzio si definisce:
- obbligatorio quando la sua formazione è prevista dalla legge o da un provvedimento amministrativo;
- misto quando la legge o l'autorità amministrativa intervengono su sollecito dei privati.

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