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Articolo 2610 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Trasferimento dell'azienda

Dispositivo dell'art. 2610 Codice Civile

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento [2964], l'esclusione dell'acquirente dal consorzio [2558].

Ratio Legis

La regola di subentro automatico nel caso di trasferimento di azienda si applica solo ai contratti di azienda, cioè aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquistati per lo svolgimento della attività imprenditoriale, nonchè ai contratti di impresa, attinenti alla organizzazione dell'impresa (es. contratti di somministrazione, contratti di assicurazione).
L'articolo 2610 trova applicazione anche in caso di cessione di un solo ramo dell'azienda.

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