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Articolo 2545 septiesdecies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Scioglimento per atto dell'autoritā

Dispositivo dell'art. 2545 septiesdecies Codice Civile

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio [2519] o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [2545 quaterdecies](1).

Note

(1) Tale articolo ripropone in sostanza le disposizioni dettate dall'art. 2544 della disciplina previgente, in base al quale possono essere sciolte le società cooperative e gli enti mutualistici che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Viene aggiunta come causa di scioglimento delle società cooperativa da parte dell'autorità governativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico. Scompare, infine, il riferimento alle società cooperative edilizie di abitazione ed ai loro consorzi.

Ratio Legis

La norma prevede una procedura di scioglimento da parte dell'autorità governativa con possibile ma non necessaria liquidazione quando vi siano attività da liquidare.
Non si procede alla nomina del commissario liquidatore se le attività mobiliari non hanno un valore superiore a euro 5.000,00, come previsto dal D.M. 17 luglio 2003.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2545 septiesdecies Codice Civile

Cass. civ. n. 1083/2016

Lo scioglimento d'ufficio della societā cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilitā del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore.

Cass. civ. n. 15475/2001

In tema di societā cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la societā, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalitā giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attivitā, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le societā prive di personalitā giuridica.

Cass. civ. n. 4642/1976

Lo scioglimento di una societā cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell'autoritā amministrativa prevista dall'art. 2544 c.c.

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