Cass. civ. n. 1083/2016
Lo scioglimento d'ufficio della societā cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilitā del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore.
Cass. civ. n. 15475/2001
In tema di societā cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la societā, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalitā giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attivitā, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le societā prive di personalitā giuridica.
Cass. civ. n. 4642/1976
Lo scioglimento di una societā cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell'autoritā amministrativa prevista dall'art. 2544 c.c.