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Articolo 2512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cooperativa a mutualitā prevalente

Dispositivo dell'art. 2512 Codice Civile

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  1. 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  2. 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci(1).

Note

(1) L'albo è tenuto a cura del Ministero delle attività produttive al fine di soddisfare una esigenza di riconoscibilità delle suddette società.

Ratio Legis

Scopo della norma è quello di enucleare i caratteri specifici che una cooperativa deve presentare per essere qualificata come "a mutualità prevalente".

Spiegazione dell'art. 2512 Codice Civile

La norma fissa i criteri sostanziali da rispettare affinché una società cooperativa possa essere definita a mutualità prevalente. La prevalenza dello scopo mutualistico sullo scopo lucrativo non è tuttavia elemento essenziale al fine di qualificare la società come cooperativa, rilevando piuttosto nell'ottica del godimento dei benefici fiscali, che la legge riserva unicamente alle cooperative a mutualità prevalente.
Il rispetto dei requisiti sostanziali elencati dalla norma con riferimento alle diverse tipologie di attività esercitabili dalla cooperativa, andrà comunque vagliato sulla base dei criteri enucleati all'art. 2513.
In ogni caso, la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente ed a mutualità non prevalente rileva anche sotto il profilo della disciplina civilistica, dal momento che solo le seconde possono deliberare la trasformazione eterogenea in società lucrativa.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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