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Articolo 2512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/07/2023]

Cooperativa a mutualitā prevalente

Dispositivo dell'art. 2512 Codice Civile

Sono società cooperative a mutualità prevalente(1), in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  1. 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  2. 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci(2).

Note

(1) Vengono delineate le caratteristiche della mutualità.
(2) E' tenuto a cura del Ministero delle attività produttive al fine di soddisfare una esigenza di riconoscibilità delle suddette società.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

15 Sulla individuazione della nozione di cooperativa a mutualità prevalente si è già discusso nella premessa di questa relazione. L'articolato si muove nell'alveo delle prescrizioni della legge delega, distinguendo la prevalenza sia con riferimento alle cooperative di consumo o di servizi, sia con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro. La previsione di un Albo tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive vuole soddisfare la esigenza di riconoscibilità delle cooperative protette, così come espressamente richiesto dalla legge delega.

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