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Articolo 2245 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Indennitą di anzianitą

Dispositivo dell'art. 2245 Codice Civile

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, [salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie] [2120](1).

L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro(2), nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

[Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.](3)

Note

(1) L'art. 17, L. 2 aprile 1958, n. 339, ha implicitamente abrogato la parte finale del comma 1, commisurando diversamente l'ammontare dell'indennità di cui al comma 2.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1973, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui commisura l'indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro, escludendo il vitto e l'alloggio.
(3) Comma implicitamente abrogato ex art. 17, L. 339/1958.

Ratio Legis

La materia è stata interamente disciplinata con la L. 02 aprile 1958, n. 339.

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