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Articolo 2234 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Spese e acconti

Dispositivo dell'art. 2234 Codice Civile

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Ratio Legis

L'anticipazione delle spese e la corresponsione degli acconti costituisce manifestazione dell'obbligazione di collaborazione che grava sul cliente, consentendo alla controparte di eseguire la prestazione.
In tal modo si esprime il principio della postnumerazione: il diritto al compenso matura a seguito dell'esecuzione della prestazione.

Massime relative all'art. 2234 Codice Civile

Cass. civ. n. 26973/2017

In materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita con l'attuazione del contratto.

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