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Articolo 2168 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Morte di una delle parti

Dispositivo dell'art. 2168 Codice Civile

La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente(1).

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158 [2161, 2162].

Note

(1) La norma rimanda all'applicazione della normativa prevista in materia di contratto di mezzadria.

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