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Articolo 2130 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Durata del tirocinio

Dispositivo dell'art. 2130 Codice Civile

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o](1) dagli usi [35 comma 2 Cost. [2048]; 195 disp. att.](2).

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1944, n. 721.
(2) L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire le capacità professionali per divenire un lavoratore qualificato.
All'obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una retribuzione; parallelamente all'onere di apprendere, si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa.
Esso si diversifica dal rapporto di addestramento professionale nel quale la causa giuridica è data dall'obbligo di insegnare a dall'onere di apprendere, mentre eventuali ulteriori obblighi sono previsti in maniera secondaria (es. indennità o rimborso spese).

Ratio Legis

Al compimento del termine massimo consentito dalla legge per l'apprendistato, il rapporto di lavoro si trasforma in lavoro subordinato.
Tale trasformazione può avvenire per :
a) effetto positivo del giudizio di idoneità al compimento del tirocinio;
b) mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di apprendistato;
c) attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio.

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