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Articolo 1849 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ritiro dei titoli o delle merci

Dispositivo dell'art. 1849 Codice Civile

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno(1), previo rimborso proporzionale delle somme anticipate(2) e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente(3), salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Note

(1) Si tratta di una eccezione alla regola per cui il pegno è indivisibile (v. 2799 c.c.).
(2) La proporzionalità è necessaria al fine di evitare che il ritiro delle merci sia fatto al solo scopo di diminuire la garanzia.
(3) Il corrispettivo e le spese sostenute per la custodia (v. 1848 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta ad agevolare la circolazione delle merci, evitando che rimangano immobilizzate, ciò che potrebbe arrecare un pregiudizio al debitore. Nel contempo, viene tutelato anche l'interesse della banca a mantenere intatta la garanzia.

Spiegazione dell'art. 1849 Codice Civile

Diritto al ritiro parziale degli oggetti del pegno

Secondo la disciplina particolare del pegno, “il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, ache se il debito o la cosa data in pegno è divisibile” (art. 2799 del c.c.),e ancora: “colui che ha costituito il pegno non può esigere la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno” (art. 2794 del c.c.). Il legislatore in considerazione della sua speciale struttura economica deroga al principio di indivisibilità del pegno e consente una possibilità rispondente peraltro all’ampiezza di modi di utilizzazione dell’anticipazione.

Il sovvenuto può, anche prima della scadenza del contratto, procedere al ritiro parziale degli oggetti del pegno, tanto in una che in più volte, sia che si tratti di merci che di titoli. La possibilità del ritiro di parte delle merci o dei titoli conferiti in pegno è bensì subordinata, quale effetto diretto della costante commisurazione del pegno al credito conferito alla banca (cfr. al riguardo la spiegazione dell’ art. 1890 del c.c.), al rimborso preventivo proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca a titolo di provvigione, di interessi o di rimborso spese.

La norma poi esplicitamente impone che il diritto del sovvenuto al ritiro parziale degli oggetti del pegno, venga in ogni caso subordinato al fatto che il residuo credito della banca rimanga sufficientemente garantito dalla parte restante, naturalmente nel suo valore attuale ossia con la diminuzione dello scarto, valutato nel momento nel quale il ritiro parziale si verifica.

La facoltà cosi concessa al sovvenuto è evidentemente ispirata alla facilitazione di quel tipo particolare di anticipazione contro passaggio fiduciario di proprietà (o contropegno) di merci viaggianti. Mediante il parziale ritiro degli oggetti in pegno il sovvenuto potrà procedere alla libera loro disponibilità per il fine dell’impiego più tempestivo e vantaggioso.

Per quanto niente sia detto al riguardo, niente si oppone al fatto che il ritiro possa intervenire, e la banca debba prestarsi ad esso, da parte di persona diversa dal sovvenuto, divenuta nel frattempo proprietaria del beni del pegno, sempre che da parte di questa intervenga preventivamente il rimborso proporzionale delle somme dovute dal sovvenuto e del permanere di sufficiente garanzia per il debito residuo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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