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Articolo 1848 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Spese di custodia

Dispositivo dell'art. 1848 Codice Civile

La banca, oltre al corrispettivo dovutole(1), ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci(2) e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità(3).

Note

(1) Da ciò si desume il carattere naturalmente oneroso del contratto.
(2) Tra di esse vi sono quelle per la locazione dei locali in cui vengono riposte le norme (1571 c.c.) ovvero quelle dovute per la custodia effettuata personalmente da addetti al servizio.
(3) L'ultima parte del dispositivo fa riferimento al pegno c.d. irregolare (v. 1846 c.c.).

Ratio Legis

La norma è applicazione della regola stabilita in materia di pegno dall'art. 2790, comma 2 c.c..
In caso di pegno irregolare la banca non ha diritto alle spese per la custodia dei beni perchè, di regola, non provvede a custodirli ma li utilizza.

Spiegazione dell'art. 1848 Codice Civile

Rimborso delle spese e diritto al compenso

L'articolo sanziona e riconferma l'obbligo di gestione che incombe alla banca rispetto ai valori detenuti in pegno. Con il corrispettivo dovuto alla banca, il legislatore fa riferimento tanto alla provvigione dovuta dal cliente per la concessione della sovvenzione, quanto per gli interessi per le somme prelevate, come ancora per le spese riscontrate dalla banca per la conservazione, custodia e gestione degli oggetti costitutivi del pegno. Il diritto di rimborso per le spese di custodia e conservazione degli oggetti del pegno e invece esplicitamente escluso ove si tratti di pegno irregolare, in quanto in questo caso con la disponibilità degli oggetti il creditore pignoratizio viene ad acqui-stare un vantaggio dal quale possono a lui derivare utili pienamente sufficienti a ricompensarlo delle spese incontrate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1848 Codice Civile

Cass. civ. n. 24137/2018

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.

Cass. civ. n. 16618/2016

Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

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