Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13661 del 5 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

E compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilitą ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilitą immediata del debito di restituzione. (Nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura).

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